Quali sono gli interessi dovuti, se l’attore non ne precisa la natura: corrispettivi, compensativi o moratori?

Quali sono gli interessi dovuti, se l’attore non ne precisa la natura: corrispettivi, compensativi o moratori?
14 Novembre 2016: Quali sono gli interessi dovuti, se l’attore non ne precisa la natura: corrispettivi, compensativi o moratori? 14 Novembre 2016

La distinzione tra interessi corrispettivi, compensativi e moratori non risponde a mere esigenze dogmatiche o classificatorie, ma implica differenti condizioni di applicabilità e diverse funzioni. Gli interessi corrispettivi ex art. 1282 c.c., anzitutto, sono diretta conseguenza della normale produttività del denaro e costituiscono i c.d. frutti civili delle obbligazioni pecuniarie aventi necessariamente ad oggetto somme liquide ed esigibili. Gli interessi compensativi, invece, trovano la loro ragion d’essere nei contratti di scambio; emblematico è l’art. 1499 c.c., il quale, in tema di compravendita, prevede che “qualora la cosa venduta e consegnata al compratore produca frutti o altri proventi, decorrono gli interessi sul prezzo, anche se questo non è ancora esigibile”. A differenza degli interessi corrispettivi, pertanto, quelli compensativi non sono generati da una somma liquida ed esigibile, bensì dipendono dalla idoneità di un bene a produrre frutti o altri proventi, costituendo pertanto la remunerazione di tale naturale produttività del bene stesso. Entrambi gli interessi dianzi citati sono dovuti indipendentemente dalla colpa del debitore nel mancato o ritardato pagamento. Non è così per quanto concerne gli interessi moratori. Ai sensi dell’art. 1224 c.c., infatti, essi sono dovuti, a seconda dei casi, in caso di colpevole ritardo del debitore o dal giorno della sua costituzione in mora ed hanno un’evidente funzione risarcitoria. Da queste peculiarità, a livello processuale discende che la domanda diretta ad ottenere la liquidazione degli interessi moratori, diversamente da quanto accade per gli interessi corrispettivi o compensativi, deve essere sempre esplicita, non potendosi ritenere implicitamente proposta per il solo fatto che il creditore abbia formulato quella rivolta ad ottenere il pagamento del capitale. Si tratta di un principio ribadito, da ultimo, anche da Cass. civ. 15 ottobre 2015, n. 20868 (rv. 637415):“La domanda di corresponsione degli interessi non accompagnata da alcuna particolare qualificazione va intesa come rivolta al conseguimento soltanto degli interessi corrispettivi, i quali, come quelli compensativi, sono dovuti indipendentemente dalla colpa del debitore nel mancato o ritardato pagamento, salva l'ipotesi della mora del creditore, atteso che la funzione primaria degli interessi nelle obbligazioni pecuniarie è quella corrispettiva, collegata alla loro natura di frutti civili della somma dovuta, mentre, nei contratti di scambio, caratterizzati dalla contemporaneità delle reciproche prestazioni, è quella compensativa, dovendosi invece riconoscere carattere secondario alla funzione risarcitoria, propria degli interessi di mora, che presuppone l'accertamento del colpevole ritardo o la costituzione in mora "ex lege" del debitore, e quindi la proposizione di un'espressa domanda, distinta da quella del pagamento del capitale. (Rigetta, App. Palermo, 03/11/2008)”.

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